Ricerca

Archivio Storico

Benvenuti!

In questa sezione del sito web è possibile consultare i registri scolastici della Scuola Elementare “Santa Chiara” di Mola di Bari nell’A.S. 1895-1896 dell’Archivio Storico della Scuola “San Giuseppe” di Mola di Bari.

Scarica qui:
https://drive.google.com/drive/folders/1VtSeZSIbU1xvJYScya7MrE8WUtIaYLP8

 

Normativa sulla consultabilità

Tutti i documenti pubblicati nel Portale sono liberamente consultabili. La legge italiana regola in modo distinto la consultazione dei documenti contenenti dati personali da un lato, e la loro diffusione dall’altro e proibisce la pubblicazione di dati personali trovati nei documenti d’archivio, in modalità lesive della dignità degli interessati.
La disciplina vigente sui documenti d’archivio ai fini di studio e ricerca prevede alcune restrizioni. Precauzioni che risultano necessarie per accordare il principio della libertà di ricerca con la tutela della riservatezza dei dati personali. Per quanto riguarda la consultazione dei documenti privati, memorie, autografi e archivi si applica la normativa regolati dagli art.122 – 127 del Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
I documenti sono liberamente consultabili ad eccezione di:
• documenti relativi alla politica interna ed estera dello Stato, dichiarati di carattere riservato dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;
• documenti contenenti dati personali sensibili (cioè “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale”), che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data;
• documenti contenenti dati personali così detti sensibilissimi (cioè “idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare”), che diventano consultabili 70 anni dopo la loro data;
• documenti contenenti dati giudiziari, che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, art. 93) permette solo dopo 100 anni la divulgazione dei documenti “che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata”.
Il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2002, n. 230 – Allegato A.2.) detta norme sulla diffusione dei dati personali contenuti nei documenti d’archivio (si veda in particolare l’art. 11). Fra le altre cose, le Regole deontologiche affermano che, l’utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone. (art. 11, c. 4).